Notizie Utili 

25.02.2024 CARTELLA CLINICA: LA PRIMA COPIA RICHIESTA DAL PAZIENTE DEVE ESSERE CONCESSA GRATUITAMENTE.

La Corte di Giustizia Europea (EU:2023:811, C-307/22 del 26/10/2023) ha deciso che il paziente, il quale chiede il rilascio della cartella clinica ad un medico o ad un ente ospedaliero, non debba sostenere alcuna spesa, con riferimento a una controversia sorta in Germania.

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA PRIMA SEZIONE SENTENZA 26 OTTOBRE 2023

Qui potete trovare la sentenza della Corte di Giustizia Europea in forma completa (clicca qui). 

20.10.2021 DIRITTO AL RILASCIO DELLE REGISTRAZIONI DELLE TELEFONATE AL 118 

20.10.2021 DIRITTO AL RILASCIO DELLE REGISTRAZIONI DELLE TELEFONATE AL 118

Come comportarsi se l'Azienda Sanitaria nega il rilascio dei files audio relativi a un intervento del 118?

Ci si può rivolgere al Giudice, assistiti da un legale, chiedendo l'emissione di un'ingiunzione di consegna: in tal senso si è pronunciato il Tribunale di Torino emettendo il decreto ingiuntivo n. 5285/2020.

La vicenda trae origine dal decesso di una signora che, nonostante i soccorsi prestati dal 118, moriva per arresto cardiaco, verosimilmente determinato da un infarto.

Il vedovo, volendo verificare che alla moglie fosse stata fornita adeguata e tempestiva assistenza, avendo dovuto più volte sollecitare i soccorsi, chiedeva all'Azienda Sanitaria competente di ricevere, oltre alla scheda di intervento del 118 e al tracciato ECG, anche tutti i file audio delle chiamate effettuate al 118 e di quelle tra equipaggio, centrale operativa e/o strutture sanitarie.

L'Azienda Sanitaria, dopo ampia corrispondenza, accettava di fornire unicamente quello della primissima telefonata per richiesta di soccorso, ma non delle successive.

Ritenendo di avere diritto di accedere a tali files, per poter procedere a una valutazione della responsabilità medica, il marito promuoveva quindi procedimento monitorio avanti al Tribunale di Torino chiedendo la consegna di tali files. L'art. 633 del codice di procedura civile prevede, infatti, la possibilità di pronunciare ingiunzione di consegna a favore "di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata", e la giurisprudenza ammette il ricorso a tale procedimento per la consegna anche di files elettronici, considerati quali "cose mobili".

Il diritto del ricorrente era fondato: infatti, l'art. 4 della legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), rubricato "Trasparenza dei dati", al comma 2, prevede espressamente che: "La direzione sanitaria della struttura pubblica o privata, entro sette giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli interessati aventi diritto […] fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni sono fornite, in ogni caso, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta […]".

Il Tribunale di Torino, verificata la propria competenza e il rapporto di coniugio con la de cuius, accoglieva, quindi, la richiesta, ingiungendo all'Azienda Sanitaria di consegnare sia i files audio, sia il registro delle chiamate di emergenza intercorse per l'intervento di soccorso, con annotazione dell'orario di ciascuna chiamata.

23.2.2021 AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO E VACCINAZIONE COVID PER PERSONE RICOVERATE IN RSA: ISTRUZIONI PRATICHE 

In relazione alla campagna vaccinale anti Covid-19 in caso di persona assistita da amministratore di sostegno occorre effettuare una prima distinzione:

Per la persona residente in Struttura, il Decreto Legge 1/21 (in vigore dal 06.01.2021) ha introdotto norme speciali e derogatorie per "i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistite", al chiaro fine di velocizzare le procedure di vaccinazione e nel contempo far fronte alle necessità delle persone ricoverate ed incapaci di autodeterminarsi.

Più in particolare, l'art. 5 del DL 1/2021 differenzia due ipotesi:

1° caso) qualora la persona ricoverata e 'incapace' sia già assistita da amministratore di sostegno, ovvero abbia nominato un fiduciario. Costoro esprimono il consenso al trattamento sanitario vaccinale secondo quanto già previsto dall'art.3 della Legge n.219 del 2017, cioè tenendo conto delle volontà del beneficiario e a tutela della sua salute psicofisica nel pieno rispetto della sua dignità;

L'amministratore di sostegno presterà il consenso informato scritto:

a) in conformità alla volontà dell'interessato – anticipata o attuale –, o, in difetto, in conformità alla volontà espressa dal coniuge, da persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, dal parente più prossimo entro il terzo grado e, in ogni caso, dopo avere accertato che il trattamento vaccinale sia idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute dell'interessato con certificazione medica pubblica;

b) qualora l'interessato non sia in grado di esprimersi (e non si sia espresso in passato) e non vi siano nemmeno parenti prossimi sopra indicati, l'ADS potrà firmare il consenso dopo avere accertato con certificazione medica pubblica che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute dell'interessato.

Si evidenzia come - nell'indicare l'amministratore di sostegno – la norma non faccia alcun riferimento all'oggetto dei suoi poteri, così accomunando sia ADS già con delega sanitaria, sia ADS con soli poteri in ambito patrimoniale.

2° caso) qualora la persona ricoverata e 'incapace' non sia assistita da alcuna delle figure sopra indicate ovvero queste non siano reperibili entro 48 ore, la qualità di amministratore di sostegno – al solo fine della prestazione del consenso al trattamento vaccinale covid-19 – è attribuita ex lege al direttore sanitario o, in difetto, al responsabile medico della residenza sanitaria assistita o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata, o in mancanza al Direttore Sanitario della Asl territorialmente competente sulla struttura stessa (o ad un suo delegato), soggetto che assume la funzione di amministratore di sostegno.

Nel caso in cui non si possa verificare la volontà dell'interessato – anticipata o attuale – e in assenza di coniuge, di persona parte di unione civile o stabilmente convivente o di parenti entro il terzo grado, il Direttore Sanitario (o i soggetti sopra indicati) firmerà il consenso informandone immediatamente il Giudice Tutelare e allegando la seguente documentazione:

1. attestazione comprovante le condizioni di incapacità in cui versa la persona ricoverata, tali da renderlo incapace di esprimere la propria volontà in ordine al trattamento vaccinale;

2. se sia già stato nominato un Ads, la sua irreperibilità per 48 ore;

3. in ogni caso la mancanza di parenti dell'interessato con cui condividere la scelta in ordine al trattamento sanitario e la mancanza di dat (disposizioni anticipate di trattamento redatte dal soggetto);

4. in ogni caso, l'idoneità del vaccino COVID-19 ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, attestata da documentazione medica pubblica.

Il Giudice Tutelare, disposti gli eventuali accertamenti, entro 48 ore convaliderà il consenso espresso o negherà la convalida dandone comunicazione al direttore sanitario della struttura e all'interessato. Qualora non pervenga convalida entro 96 ore, il consenso così espresso acquisita definitiva efficacia e si potrà procedere alla vaccinazione.

N.B. A questo link potete trovare le disposizioni organizzative previste dal Tribunale di Bologna. Invitiamo gli interessati ad informarsi per le modalità operative in vigore presso il Giudice Tutelare di riferimento.

https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6010481/Provv.+3-2021+-+Manifestazione+del+consenso+al+vaccino+anti+covid19+-+individuazione+pec.+pdf.pdf/379bf288-f11e-4bda-9873-3b65b7e19300